INPS: circolare 192/1996 |
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| Prestazioni economiche di malattia. Questioni varie. 1) TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DURANTE LA MALATTIA. Con circolare n. 38 PMMC n. 1714 ASMM/76 del 26 marzo 1987 è stato precisato che all'assicurato che si rechi, durante la malattia, in località diversa da quella abituale va riconosciuto il diritto alla relativa indennità, sempreché comunichi all'Istituto e al datore di lavoro, utilizzando la medesima certificazione di malattia o altro mezzo idoneo, il nuovo temporaneo indirizzo, consentendo, così, tutti i controlli sanitari ritenuti necessari (1). La possibilità di controllo sanitario costituisce, quindi, in sostanza, il presupposto della trasferibilità del domicilio dell'assicurato durante la malattia. Anche la Corte Costituzionale ha ribadito, con sentenza n. 78/1988, il principio della doverosa cooperazione del lavoratore per l'esecuzione dei controlli sanitari, cosicché il trasferimento durante la malattia in località difficilmente accessibile da parte dei medici di controllo puo' giustificare la trattazione della fattispecie sotto il profilo della irreperibilità. È evidente come l'attività di controllo venga resa particolarmente difficoltosa in caso di trasferimento in località estera. La normativa CEE (art.22 del Regolamento n.1408/71 del 14.6.1971, in suppl. Atti Uff. gennaio 1993) prevede quale presupposto per la concessione di prestazioni durante la malattia all'assicurato la necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell'istituzione competente "a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede ovvero a trasferire la residenza nel territorio di altro Stato membro" o "a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere cure adeguate al suo stato": pur potendo l'INPS rientrare nel concetto di "istituzione competente", l'autorizzazione a spostamenti nell'ambito dei paesi CEE viene, per prassi, rilasciata dalle USL (su mod. E112), a cui pertanto l'interessato deve rivolgersi. In caso di trasferimento, quindi, il lavoratore dovrà, ai fini di interesse, fornire all'INPS e al datore di lavoro copia della predetta autorizzazione (2). Anche il trasferimento in uno Stato con il quale non sono in vigore convenzioni nella materia va analogamente disciplinato, nel senso che deve essere autorizzato: pertanto, potranno essere considerate favorevolmente, con conseguente pagamento dell'indennità, solo richieste di trasferimento autorizzate dall'INPS o dalle USL. Qualora l'interessato si rivolga all'INPS, il medico dell'Istituto valuterà allo scopo la necessità di migliori cure e/o di assistenza che il lavoratore potrà ricevere nell'altro Paese, subordinando eventualmente l'autorizzazione all'onere di sottoporsi a visite di controllo - di cui dovrà esibire la relativa documentazione- presso istituzioni sanitarie del luogo o da parte di medici di fiducia dei consolati o ambasciate d'Italia. 2) GIUSTIFICAZIONI PER ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO. Sono stati chiesti chiarimenti circa i criteri di valutazione da assumere, ai relativi effetti giustificativi, nell'ipotesi di lavoratori che, risultati assenti a visita di controllo, dichiarano di essersi recati presso studi professionali privati, che praticano la c.d. medicina alternativa. Sulla questione va inizialmente tenuto presente sul piano generale che la semplice prescrizione di tali trattamenti non comprova, di per sé, la condizione di incapacità lavorativa, cui è correlata l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia. Nelle situazioni del genere deve pertanto essere previamente valutata -necessariamente con l'ausilio dei sanitari - sulla base della certificazione di malattia riferita ai singoli eventi, la sussistenza del rischio assicurativo. In presenza di accertata incapacità al lavoro, si ritiene peraltro che possano essere considerati favorevolmente, nell'ambito della previsione di cui al punto C, 2 alinea, della delibera del Consiglio di Amministrazione n.99/1984, eventuali assenze riconducibili all'effettuazione dei trattamenti suddetti laddove questi risultino collegati alla malattia in corso, adeguatamente dimostrata dal lavoratore, e venga debitamente comprovata l'impossibilità, anche in relazione alla distanza dal domicilio, di eseguirli in orario che consenta il rispetto delle fasce di reperibilità. L'effettiva esecuzione, con il relativo orario, deve essere inoltre formalmente attestata dalla struttura privata che, ovviamente, dovrà risultare in possesso di regolare autorizzazione allo svolgimento della specifica terapia. Nella valutazione dell'impossibilità di effettuazione della terapia al di fuori delle fasce è da tenere presente, comunque, che, generalmente, per il tipo di prestazioni sopra descritte, gli orari possono essere concordati secondo le esigenze del paziente. Resta ferma in ogni caso l'osservanza dei normali criteri in materia di rilascio (contestuale) e di presentazione della attestazione della presenza, con indicazione, come detto, dell'orario di effettuazione della terapia. Nei casi di specie, infine, sarà necessario anche acquisire copia della fattura o ricevuta rilasciata. 3) RICOVERI PER DONAZIONE D'ORGANO. È stato segnalato il caso di assicurati che si ricoverano per sottoporsi a donazione d'organo. In tale fattispecie, si ritiene che possa procedersi all'erogazione dell'indennità di malattia, secondo le norme comuni, per le giornate di effettiva degenza e, se necessario, di convalescenza per il recupero delle energie lavorative, adeguatamente documentate dalla struttura presso la quale è avvenuto l'intervento. Le indicazioni che precedono valgono anche per il caso, da ricomprendere tra le donazioni d'organo, di "prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo infusione" per successivi trapianti (art.1, comma 3, della legge n. 107/1990), situazione che, per le modalità di svolgimento e per gli effetti che ne conseguono (necessità di alcune giornate di ricovero e di convalescenza) puo' essere ricondotta all'ipotesi di malattia indennizzabile, non apparendo applicabile la tutela prevista per la donazione di sangue o di emocomponenti. 4) DAY HOSPITAL Con riferimento alla problematica concernente il diritto all'indennità di malattia degli assicurati che fruiscono di prestazioni sanitarie in regime di "day hospital", si precisa che le stesse non sono equiparabili al regime di ricovero in quanto, pur essendo coordinate in ambito ospedaliero, sono sostanzialmente prestazioni specialistiche di tipo ambulatoriale. L'indennizzabilità degli eventi in questione potrà pertanto aver luogo previo riconoscimento, nel caso concreto, della sussistenza di uno stato di effettiva incapacità lavorativa. Tale requisito puo' intendersi realizzato quando la permanenza giornaliera nel luogo di cura, tenendo conto anche del tempo occorrente per rientrare nel luogo di lavoro, copra in buona sostanza la durata (giornaliera) dell'attività lavorativa. Anche nell'ipotesi di permanenza inferiore, l'indennità potrà competere quando venga debitamente accertata a livello medico -in relazione alla natura dell'infermità e/o alla terapia praticata - la condizione di mancanza, nel lavoratore, di una residua capacità lavorativa nel corso della medesima giornata di effettuazione della terapia. Il trattamento economico di malattia, quando dovuto, sarà erogato in misura normale, senza applicare, cioé, la particolare riduzione, fondata su presupposti non rilevabili nella circostanza, prevista nell'ipotesi di ricovero riguardante lavoratori senza familiari a carico e potrà essere corrisposto per le giornate di totale astensione dal lavoro coperte da certificazione della relativa struttura (ospedaliera o altra convenzionata con il S.S.N.) o dal medico curante, inviata nei termini previsti per la certificazione di malattia. Nel caso in cui il trattamento non venga eseguito con cadenza giornaliera, i giorni di mancata effettuazione della cura, ovviamente persistendo l'assenza dal lavoro, se non debitamente certificati, non saranno indennizzabili, pur potendosi considerare l'evento unico agli altri effetti (carenza, misura indennità -v. circ. n.4377 AGO/170 del 6.8.1981, par. 4). Eventuali istanze di lavoratori che abbiano omesso, in buona fede, di inviare la predetta certificazione ovvero l'abbiano trasmessa in ritardo, potranno essere considerate favorevolmente previo conforme giudizio sanitario, analogamente a quanto previsto per i giorni di malattia successivi a prestazioni di "pronto soccorso" (v. circ. n. 145 del 28.6.1993, par. 2 a). Note 1) Si rammenta (v. circ.n.38 PMMC/87) citata che sono fatte salve le conseguenze, agli effetti sanzionatori, dello spostamento in altra località durante la malattia, quando questo comprometta lo stato di salute del lavoratore. 2) Analogamente dicasi anche per i Paesi con cui sussistono convenzioni in materia, quando siano presenti simili previsioni.
Ultima modifica: 18/03/2005
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